All'articolo 19 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento, con le seguenti: del 3,5 per cento, maggiorata al 5 per cento con riferimento alle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi del citato articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferite a immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite i un soggetto interposto residente all'estero;
b) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I medesimi intermediari comunicano altresì all'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure da loro amministrate e i criteri di stima del valore utilizzati con riferimento alle procedure di rimpatrio o regolarizzazione, effettuate ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, inerenti a immobili ubicati in Italia e posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero.
Conseguentemente, all'articolo 24, comma 25, sostituire le parole: fino a due volte il trattamento minimo Inps ovunque ricorrano con le seguenti: fino a tre volte il trattamento minimo Inps.