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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.25.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
19.25.

      Al comma 4, sostituire le parole: sono soggette a un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento, con seguenti: sono soggette a un contributo straordinario di solidarietà del 5 per cento.

      Conseguentemente, all'articolo 24, comma 14, alinea sostituire le parole da: ai soggetti di cui all'articolo 1 fino a n. 243, e successive modificazioni e integrazioni con le seguenti: alle lavoratrici dipendenti di età pari o superiore a 57 anni e alle lavoratrici autonome di età pari o superiore a 58 anni, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.