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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.09.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
19.09.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Applicazione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).

      1. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo.
      2. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dello 1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al comma 1 al momento della conclusione delle stesse.
      3. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 1, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.
      4. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al comma 1 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.
      5. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.