stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
19.08.

      Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Convenzione fiscale con la Confederazione Svizzera).

      1. Entro il 28 febbraio 2012, i contribuenti italiani che detengono valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso Istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, sono tenuti a dichiararne l'esistenza all'amministrazione finanziaria dello Stato italiano.
      2. In considerazione delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, entro il 30 marzo 2012, il Governo italiano conclude con il Governo della Confederazione Svizzera una Convenzione fiscale, nel rispetto dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea e della direttiva del Consiglio 2003/48/CE.
      3. Ai soggetti che abbiano effettuato le dichiarazioni nei termini di cui al comma 1, si applicano le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 2.
      4. Ai soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 1, le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 2 sono triplicate in ragione di anno. In ogni caso, i soggetti inadempienti sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai precedenti cinque periodi d'imposta.