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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
19.07.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi adibiti anche ad attività commerciali).

      1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma.

      Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: Fermo il requisito anagrafico, i soggetti che siano stati iscritti alle predette forme pensionistiche obbligatorie per non meno di due anni se uomini e un anno se donne in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa, possono accedere alla pensione anticipata con una anzianità contributiva di 40 anni, senza penalizzazioni.