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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.05.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
19.05.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Contenzioso in materia di giochi pubblici).

      1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

          a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate in un massimo di tre rati annuali: l'importo della prima rata è versato entro il 30 marzo 2012;

          b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 gennaio 2012;

          c) l'omesso versamento di anche una sola delle rate di cui alla lettera a) del presente comma determina l'inefficacia della definizione;

          d) le liti che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 settembre 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 settembre 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

          e) gli uffici competenti trasmettono agli organi giurisdizionali presso i quali le liti sono pendenti, entro il 15 ottobre 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2014. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 31 dicembre 2014. Entro le stesse date deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

          e) con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

      2. Nei confronti dei concessionari che presentano, nei termini ivi indicati, la domanda di definizione di cui al comma 1, lettera b), la durata delle concessioni in essere è prorogata di tre anni; il mancato pagamento di anche una sola delle rate di cui al predetto comma 1, lettera a), comporta l'immediata decadenza dalla concessione nonché l'esclusione dalle gare per l'assegnazione di ulteriori concessioni.

      e, di conseguenza, dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

Art. 38-bis.
(Fondo per il sostegno alla filiera industriale nazionale delle energie rinnovabili).

      1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea relativi all'energia e al clima con particolare riferimento all'aumento dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per sostenere gli investimenti nel settore delle energie alternative e per rafforzare la filiera industriale e produttiva nazionale delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie in materia. Al Fondo sono attribuiti uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      2. A decorrere dall'anno 2014, al finanziamento del fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico delle Infrastrutture e Trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, individua le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e gli ambiti di intervento che beneficiano delle incentivazioni e dei finanziamenti ai fini di cui al presente articolo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni e con enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.