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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
19.02.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

      1. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 12.000 euro.
      2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.