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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.010.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
19.010.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Tassazione separata sull'attività di trading con aliquota del 35 per cento della gestione delle attività finanziarie detenute per negoziazione (attività di trading) da soggetti esercenti attività bancaria).

      1. Dopo l'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

      «Art. 94-bis. - (Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione) - 1. Per i soggetti di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di O.I.C.R. e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.
      2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.
      3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi».

      2. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole «dell'articolo 96» è inserito il paragrafo seguente: «Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-bis e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti».
      3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi precedenti.