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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.8.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
17.8.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Modifiche al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880, concernenti la soppressione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e l'istituzione di un'imposta sulla pubblicità radiotelevisiva).

      1. L'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880, successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Imposta sulla pubblicità televisiva).

      1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.
      2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma I del presente articolo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere u), z) e aa), del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, nonché dagli importi percepiti dalle medesime emittenti a titolo di sponsorizzazione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera t), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.177 del 2005.
      3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.
      4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.
      5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
      6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».

      2. Gli articoli da 2 a 31 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880, e successive modificazioni, sono abrogati.
      3. Il titolo I del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880, è sostituito dal seguente: «Disciplina dell'imposta sulla pubblicità televisiva».
      4. In sede di prima attuazione del presente articolo, al fine di compensare le mancate entrate generate dal soppresso canone di abbonamento alle radioaudizioni, l'aliquota dell'imposta introdotta dall'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880, come sostituito dal presente articolo, è determinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da produrre un gettito equivalente alla cifra riscossa nel 2010 tramite l'applicazione del canone di abbonamento relativo a tale anno.
      5. Ogni riferimento fatto al canone di abbonamento di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, si deve intendere riferito all'imposta introdotta ai sensi del presente articolo.
      6. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 1 a 5, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880, come sostituito dal presente articolo, nonché le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.