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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
17.7.

      Sostituirlo, con il seguente:

Art. 17-bis.
(Abolizione canone Rai).

      1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n.103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n.112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, sono abrogati.
      2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede al coordinamento della normativa vigente in materia con le disposizioni della presente legge. Il regolamento di cui al presente comma elenca le norme abrogate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

      1. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.
      2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
      3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni.
      4. Sono esenti dall'imposta:

          a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;

          b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

          c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

          d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

          e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;

          f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

          g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

      5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
      6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
      7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
      8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

          a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;

          b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

      9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
      10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
      11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
      12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
      13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.