Sostituirlo con il seguente:
Art. 17-bis.
(Retribuzioni lavoratori Rai).
Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.