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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
17.03.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche al canone Rai).

      1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto»;

          b) all'articolo 1, il secondo comma è soppresso;

          c) l'articolo 10, comma 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, si interpreta nel senso che la procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti;

          d) all'articolo 10, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, quarto comma, dopo le parole: «cedere o alienare» sono aggiunte le seguenti: «o ancora intenda eliminare lo stesso». Dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di eliminazione dell'apparecchio, oltre alla denunzia, l'utente è tenuto ad allegare un certificato della discarica nella quale lo stesso è stato lasciato».

      2. All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sostituire da: «o adattabili» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva.