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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
17.02.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche al canone di abbonamento al servizio pubblico generale radiotelevisivo).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1075, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
      2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma l sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
      3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.
      4. All'onere di cui al comma 3, si provvede annualmente con Legge Finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.