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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
17.01.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Aumento dei canoni di concessione).

      Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2011. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2012.
      2. La misura minima di canone di euro 338,39 di cui al decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 3 dicembre 2010, è elevata ad euro 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2012. Si applica la misura minima di euro 1.000 alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo il comma precedente, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.
      3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n.488, è sostituito dal seguente:

      «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al pagamento di un canone annuo di concessione:

          a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

          b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

              100.000,00 euro se emittente radiofonica nazionale;

              50.000,00 euro se emittente televisiva locale;

              15.000,00 euro se emittente radiofonica locale».

      4. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni stradali statali sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2011. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni stradali statali rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1 ° gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2012.
      5. Entro il 31 dicembre 2011, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i canoni di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e di sorgente secondo i criteri del Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006.
      6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati incrementi del gettito nel caso in cui le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare i canoni di concessione per le acque minerali entro il termine di cui al comma precedente.
      7. Al comma 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, è aggiunto infine il seguente periodo:

          «A decorrere dall'anno 2012 i contributi di cui all'Allegato A all'articolo 5 del decreto 5 febbraio 1998 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono aumentati del 10 per cento».