Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 5 per ogni chilowatt di potenza del veicolo compreso tra centocinquanta e centosettanta chilowatt; in euro 10 per ogni chilowatt di potenza del veicolo compreso tra centosettantuno chilowatt e centoottantacinque; in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.
1-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'addizionale sui veicoli fino a centottantacinque chilowatt sono destinate alla compensazione delle riduzioni dei trasferimenti agli enti locali per l'anno 2012."».