Sostituire i commi da 2 a 10 con il seguente:
2. Il comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: «35-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea.»