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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
16.3.

      Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

      «2-bis. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di immatricolazione dell'unità da diporto, rispettivamente del 15, del 30 e del 45 per cento. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.».
      «2-ter. La tassa di cui ai commi 2 e 3 si applica nella misura del 20 per cento alle unità registrate per uso commerciale esclusivo di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni, a condizione che l'impresa proprietaria dell'unità comunichi all'Amministrazione finanziaria i dati di utilizzo dell'unità stessa da parte dei soci o di persone direttamente riferibili all'impresa.».
      «2-quater. Gli importi del comma 2 non si applicano alle unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero a quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell'atto.».

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

      15-bis. Al fine di agevolare la permanenza delle grandi unità extra UE sulle coste nazionali:

          a) All'articolo 36, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo.»;

          b) All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «o extraeuropei.».