Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011 è così sostituito: «A partire dall'anno 2012, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica secondo di seguito indicate e da versare alle entrate del bilancio dello Stato:
a) Per autoveicoli fino a 147 chilowatt:
a. in classe Euro 0: euro 35;
b. in classe Euro 1: euro 30;
c. in classe Euro 2: euro 25;
d. in classe Euro 3: euro 20;
e. in classe Euro 4: euro 15;
f. in classe Euro 5: euro 10;
g. in classe Euro 6: euro 5.
b) Per autoveicoli fino a 184 chilowatt:
a. in classe Euro 0: euro 50;
b. in classe Euro 1: euro 45;
c. in classe Euro 2: euro 40;
d. in classe Euro 3: euro 35;
e. in classe Euro 4: euro 30;
f. in classe Euro 5: euro 25:
g. in classe Euro 6: euro 20.
c) Per autoveicoli fino a 220 chilowatt:
a. in classe Euro 0: euro 65;
b. in classe Euro 1: euro 60;
c. in classe Euro 2: euro 55;
d. in classe Euro 3: euro 50;
e. in classe Euro 4: euro 45;
f. in classe Euro 5: euro 40;
g. in classe Euro 6: euro 35.
1-bis. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.