Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. È istituita l'imposta erariale sulle ore di volo degli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione ed immatricolati nel registro aeronautico nazionale, e pari a 10 euro per ogni ora di volo effettuata e la cui quantificazione avviene sulla base delle ore immesse nel libretto di volo in uso a ciascun pilota.