Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a) sostituire le parole euro 5 con le seguenti euro 3 e alla lettera b) sostituire le parole euro 8 con le seguenti euro 5;
b) al comma 2 aggiungere, in fine, le parole La tassa annuale verrà ridotta nel caso di navigazione in acque fluviali o lacuali.;
c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. La tassa è ridotta del 20 per cento nel caso di unità da diporto per le quali siano trascorsi cinque anni dalla data di costruzione; del 40 per cento per unità da diporto per le quali siano trascorsi dieci anni dalla data di costruzione; del 60 per cento per le unità da diporto per le quali siano trascorsi quindici anni dalla data di costruzione.»;
d) al comma 4, dopo la parola rimessaggio aggiungere le seguenti nonché alle unità da diporto che siano strumentali all'attività di imprese che operano nell'ambito dei servizi alle imbarcazioni o che siano complementari allo svolgimento dell'attività di impresa.