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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.18.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
16.18.

      Al comma 4 sostituire le parole: «nonché alle unità di cui al comma 3 che si travio in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio» con le seguenti: «La tassa di cui al comma 2 è ridotta al 50 per cento per le unità da diporto sopra indicate che si trovino in un'area di rimessaggio in secco, per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. In detti casi l'importo della riduzione è deducibile da quanto dovuto per gli anni successivi secondo le risultanze dei relativi contratti di rimessaggio, da conservare secondo i termini di legge. Gli importi non deducibili possono essere rimborsati con le modalità definite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 7».