Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. La tassa è ridotta alla metà per le unità dal cui anno di costruzione siano trascorsi almeno venti anni. La tassa è ridotta del 30 per cento per le unità dal cui anno di costruzione siano trascorsi almeno quindici anni.».
Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, lettera a), dopo le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.» aggiungere le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'aliquota Iva del 4 per cento applicata al settore delle somministrazioni di prodotti alimentari e bevande effettuate mediante distributori automatici è applicata nella misura del 10 per cento.».