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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.15.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
16.15.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo le parole «unità da diporto» sono aggiunte le seguenti: «iscritte nei registri delle imbarcazioni e navi da diporto italiani»;

          b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

       «3-bis. La tassa di cui al comma 2 è ridotta dopo cinque, dieci, quindici e venti anni dalla data della prima immatricolazione dell'unità da diporto, rispettivamente del 15, del 30, del 45 e del 60 per cento. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
      3-ter. La tassa annuale di cui al comma 2 non si applica alle unità registrate per uso commerciale esclusivo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni.
      3-quater. La tassa annuale di cui al comma 2 non si applica alle unità nuove con targa prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore o del distributore, ovvero a quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.»;

          c) dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

      «10-bis. Al fine di sburocratizzare il regime doganale delle unità extraeuropee e facilitare la loro permanenza sulle coste nazionali:

          a) All'articolo 36, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo.»;

          b) All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «o extraeuropei.».