Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'addizionale non sono assoggettati le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di cui al presente comma, immatricolati da oltre 4 anni, quando sono acquistati presso un rivenditore che li ha messi, ai sensi delle disposizioni vigenti, in regime di interruzione del pagamento della tassa automobilistica. Diversamente, in caso di fittizia interposizione del rivenditore, l'addizionale si applica e con una maggiorazione del cento per cento, fermi sanzioni e interessi eventualmente dovuti.