Al comma 2 sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) euro 2 per le unità con scafo di lunghezza da 6 a 10 metri;
a-bis) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri.
Conseguentemente dopo il comma 15 aggiungere il seguente: 15-bis. Le maggiori entrate derivanti dalla tassa applicata agli scafi di lunghezza compresa tra 6 e 10 metri sono destinate alla compensazione delle riduzioni dei trasferimenti agli enti locali per l'anno 2012.