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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
16.04.

      Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

      1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

          alla lettera a) le parole 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 13,1 per cento;

          alla lettera b) le parole 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 12,1 per cento;

          alla lettera c) le parole 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 11,1 per cento;

          alla lettera d) le parole 9 per cento sono sostituite dalle seguenti 9,5 per cento;

          alla lettera e) le parole 8 per cento sono sostituite dalle seguenti 8,5 per cento.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Credito d'imposta per la ricerca nei settori delle energie rinnovabili e del risparmio energetico).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione è riconosciuto, fino a un limite massimo di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare progetti di ricerca ad alto contenuto tecnologico nei settori delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.
      2. Ai fini del presente articolo, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare i progetti di cui al comma 1 è comprensivo del costo:

          a) degli studi di fattibilità;

          b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;

          c) della direzione dei lavori.

      3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 1, previa presentazione dei progetti corredati di una relazione tecnica che descrive:

          a) gli obiettivi generali del progetto, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;

          b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

          c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

          d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto al progetto.

      4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
      5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo.