Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci su strada, per l'utilizzo di infrastrutture situate in regioni montane).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto - da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - dà attuazione all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.7.
2. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'obbligo di procedere alla verifica ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità dei soggetti competenti all'espletamento delle fasi procedimentali.