Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Entro un limite di spesa pari a 40 milioni di euro, il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa disposti dal commi 1, lettere a) e b), non si applica per gli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica di cui al numero 5 della tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'articolo 30, sopprimere il comma 4.