Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, le accise stabilite al punto si della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.
Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
2. Il comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.»