Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012 l'aliquota di accisa del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all'Allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, è fissata al 58,5 per cento e l'articolo 39-octies, comma 2 bis, del citato testo unico è sostituito dal seguente: «2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'accisa dovuta non può comunque essere inferiore a 100 euro al chilogrammo. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare minimo di accisa suindicato può essere incrementato fino ad un massimo di 110 euro al chilogrammo.»