Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modalità di scioglimento di comuni e province).
1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro degli affari regionali, turismo e sport, su conforme parere dell'ANCI, dell'UPI, della Conferenza delle regioni, individua con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, le modalità di scioglimento di comuni e province rientranti nella tipologia di soppressione di cui al presente articolo, tenendo conto dei seguenti criteri: numero di abitanti, estensione territoriale, densità di popolazione, tradizioni e condizioni socio-economiche, distanza e collegamenti viari e ferroviari dai comuni e dalle province più vicine.
2. Il Ministero dell'interno, con le stesse modalità di cui al comma 1, fissa le modalità di trasferimento, finanziamento e funzionamento, delle competenze già attribuite ai comuni ed alle province che saranno sciolte e degli uffici pubblici di rilevanza locale, regionale o nazionale che in essi svolgono la loro attività, assicurando la stabilità del personale, la continuità e la funzionalità dei compiti da essi svolti, le necessarie dotazioni finanziarie strutturali, infrastrutturali e di personale.