Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 2 è così sostituito:
«4. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 21 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento»;
b) sono abrogati i primi due periodi del comma 10 dell'articolo 14.