Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'aliquota di base dell'imposta è proporzionalmente ridotta del 30 per cento e fino ad un massimo del 60 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della Legge 104/1992, che appartenga al medesimo nucleo famigliare.
Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 5 per cento.