Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008. A tali abitazioni si applicano le detrazioni di cui al successivo comma 10.