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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.76.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
13.76.

      Al comma 11 primo periodo sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «56 per cento nei comuni delle regioni a statuto ordinario e alla metà nei comuni delle regioni a statuto speciale» e dopo le parole: «contestualmente all'imposta municipale propria.» aggiungere il seguente periodo: «La quota di imposta pari al 6 per cento dell'importo calcolato come sopra nei comuni delle regioni a statuto ordinario viene destinata ad alimentare il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai senso dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011».