Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano natura prevalentemente commerciale. La prevalenza dell'attività commerciale è determinata per ciascun immobile quando il fatturato sia superiore ai costi sostenuti per lo svolgimento delle attività non commerciali.».