Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Tale disposizione non si applica al possessore di un unico immobile con una superficie massima di cento metri quadrati.
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere infine il seguente periodo: «Tali disposizioni non si applicano agli enti ecclesiastici che svolgono attività commerciale anche in parte, e alle associazioni sindacali».
e al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5.