Al comma 17, dopo al terzo periodo, aggiungere le seguenti: «Nelle province autonome di Trento e di Bolzano con le procedure di cui all'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è definita altresì la quota di imposta riservata all'erario di cui al comma II in modo da compensare le perdite di gettito dei tributi erariali devoluti alle medesime regioni e province autonome conseguenti all'introduzione dell'imposta prevista da questo articolo».
21-bis) all'articolo 2 comma 3, terzo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sostituire le parole «a decorrere dall'anno 2012» con le seguenti: «in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»;
«all'articolo 19, comma 1, tabella «Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter» apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole «0,1 per cento annuo» con le seguenti: «0,2 per cento annuo»;
2) sostituire le parole «0,15 per cento annuo» con le seguenti: «0,3 per cento annuo»;
all'articolo 19, comma 2, lettera b), sopprimere le parole «e nella misura massima di 1.200,00».