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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.48.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
13.48.

      Sostituire il comma 21 con il seguente:

      21. I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono sostituiti dai seguenti:

      «2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2012, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede i requisiti di ruralità necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni. Nella domanda il richiedente indica eventuali variazioni catastali in seguito di intervento edilizio e specifica la data, dalla quale, ovvero il periodo, nel quale, sussistono i requisiti di ruralità, al fine di ottenere, anche retroattivamente, il riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini fiscali ed in particolare l'esenzione per l'imposta comunale sugli immobili. Il presente comma trova applicazione soltanto per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano con rendita catastale. Possono essere riproposte le domande già presentate anche con procedure diverse di quella descritta nel presente comma.
      2-ter. Entro il 20 novembre 2012, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2013, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.
      2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio.».

      Conseguentemente dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

      all'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sostituire la parole a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;

      all'articolo 19, comma 1, tabella «Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter» apportare le seguenti modificazioni:

           1) sostituire le parole 0,1 per cento annuo con le seguenti 0,2 per cento annuo;

           2) sostituire le parole 0,15 per cento annuo con le seguenti 0,3 per cento annuo;

      all'articolo 19, comma 2, lettera b), sopprimere le parole e nella misura massima di euro 1.200,00.