stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.46.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
13.46.

      Sostituire il comma 7, con i seguenti:

      7. L'aliquota per l'abitazione principale è pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari la cui rendita catastale è superiore a 2520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:

          a) sulle rendite catastali fino a euro 1020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,1 per cento;

          b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1021 ed euro 1520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;

          c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1521 ed euro 2020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;

          d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2021 ed euro 2520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento.

      7-bis. Ferme restando le riduzioni di cui al precedente comma 7, i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ivi indicata sino a 0,2 punti percentuali.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500,000 euro.
      2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

          a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

          b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

      3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
      4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

          1) per patrimoni superiori a 1.500,000 euro, lo 0,50 per cento;

          2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

          3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

          4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

          5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

      6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
      7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.
      8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
      9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
      10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Applicazione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).

      1. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo.
      2. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dello 1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al comma 1 al momento della conclusione delle stesse.
      3. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 1, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.
      4. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al comma 1 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.
      5. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.

      e dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Programma straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico nell'edilizia residenziale).

      1. Al fine di consentire il miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare nazionale, entro l'anno 2020, tutti gli edifici residenziali privati e pubblici realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi quelli individuati ai sensi dei commi 19 e 20 del presente articolo, devono essere sottoposti agli interventi sull'involucro di cui ai commi da 2 a 7, per il miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, attraverso interventi di riduzione delle dispersioni termiche dei tetto e delle mura perimetrali, di interventi sugli infissi, di riqualificazione delle componenti edilizie, di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale e estiva. L'onere è a carico dei proprietari delle unità immobiliari, che possono beneficare delle disposizioni previste dai commi da 9 a 18.
      2. Gli interventi di cui al precedente comma 1, devono riguardare la riqualificazione energetica sostanziale dell'interoedificio. Deve essere previsto a tal fine un intervento globale sull'intero sistema involucro-impianto dell'immobile e del condominio, e quindi sulle singole unità abitative, ai fini del risparmio e di una maggiore efficienza energetica, attraverso l'isolamento termico dell'edificio; l'adeguamento o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria, con impianti a energia rinnovabile o impianti ad alta efficienza, nel rispetto minimo dei requisiti di rendimento energetico e di coefficiente di prestazione previsti dalla normativa vigente.
      3. Gli interventi di cui al precedente comma, devono essere in grado di consentire una riduzione del consumo di energia attraverso una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica (EP), di cui al decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, maggiore del 50 per cento, e un miglioramento di almeno il 10 per cento dei valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti espressi dal medesimo decreto legislativo e sue successive modificazioni, e riferiti all'anno 2010.
      4. Per gli edifici che per tipologia, vincolo architettonico o paesaggistico, o condizioni architettoniche o urbanistiche, presentano oggettive difficoltà a conseguire risparmi maggiori, la riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica di cui al precedente comma, deve comunque essere superiore al 20 per cento. Su tali immobili, sono consentiti interventi parziali combinati, qualora non sia possibile effettuare interventi sull'intero sistema edificio-impianto.
      5. Ulteriori interventi sostitutivi o integrativi di quelli previsti dal comma 1, finalizzati al risparmio di energia e al miglioramento della prestazione energetica come quantificati dai precedenti commi 3 e 4, sono comunque ammessi alle agevolazioni di cui ai commi da 14 a 18, nonché, qualora previsti dalla normativa vigente, alle detrazioni di cui ai commi 344 e seguenti, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dal comma 9 del presente articolo.
      6. La valutazione del risparmio e dell'efficienza energetica raggiunta a seguito degli interventi di cui al precedenti commi, deve essere certificata, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 192/2005 e sue successive modifiche, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e sue successive modifiche, e avvenire avendo a riferimento gli standard energetici di cui al medesimo decreto legislativo 192/2005, e sue successive modifiche, la normativa regionale in materia, e tenendo conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.
      7. La percentuale di risparmio energetico ottenibile dagli interventi di cui ai precedenti commi, deve essere calcolata prima e dopo l'intervento, e valutata in base all'indice di prestazione energetica dell'immobile, nonché in base ai valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti nel rispetto delle percentuali di miglioramento indicate al comma 3. Il rendimento energetico degli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo, deve essere documentato dall'attestato di certificazione energetica (ACE).
      8. Tutti gli interventi di cui alla presente legge, sono obbligatoriamente soggetti a verifiche e controlli tecnico-amministrativi da parte dell'Enea, che è tenuto a effettuare una attività di monitoraggio di tutto il processo.
      9. Per i soli interventi globali di riqualificazione energetica di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo, la detrazione dall'imposta lorda per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica per una quota pari al 45 per cento, sull'intero importo delle spese sostenute e documentate.
      10. Per gli interventi di cui ai commi da 2 a 8, conclusi prima del 31 dicembre 2015, le detrazioni di cui al precedente comma, ripartite in dieci quote annuali di pari importo ai sensi del comma 48, articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono, su richiesta del beneficiario, essere ripartite in tre o cinque quote annuali di pari importo.
      11. Il primo periodo del comma 48, articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

      «48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, alle spese sostenute a decorrere dall'anno 2011».
      12. Le detrazioni di cui ai commi 344 e seguenti, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dal comma 9 del presente articolo, si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi da 2 a 8, effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per le spese sostenute dai suddetti Istituti.
      13. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto del Ministero dello sviluppo economico delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate eventuali ulteriori forme di agevolazioni, statali e regionali, cumulabili con quelle già previste dalla legislazione vigente in materia.
      14. Le regioni e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con gli istituti bancari per la concessione di prestiti o mutui, con contributo in conto interessi a persone fisiche e condomini per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
      15. I prestiti e i mutui, concedibili fino a trenta anni, dagli Istituti di credito per il finanziamento degli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di cui alla presente legge, sono assistiti per l'intero importo dalla garanzia dello Stato, per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. La garanzia dello Stato resta valida finché sussista comunque un credito dell'istituto mutuante.
      16. La garanzia dello Stato è operante per l'intero credito dell'ente mutuante. Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.
      17. Agli interessi passivi in dipendenza dei prestiti e mutui di cui al comma 15 del presente articolo, accesi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si applica la detraibilità già prevista sugli interessi passivi in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      18. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro della Salute, sono definiti i criteri di individuazione, ed eventuale surrogazione da parte dello Stato, dei soggetti esclusi dall'applicazione del presente articolo per accertati motivi di indigenza economica o incapacità di produrre reddito.
      19. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico delle infrastrutture e trasporti, e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le eventuali deroghe all'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.
      20. Nell'ambito delle suddette deroghe devono comunque essere considerati gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici; devono altresì valutati gli immobili e le abitazioni che hanno già effettuato interventi significativi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico. Sono altresì esclusi dall'attuazione del presente articolo gli immobili realizzati nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli edifici residenziali di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, qualora necessitino di urgente manutenzione straordinaria in relazione alla vetustà, alla sicurezza e alla condizione strutturale dei medesimi.