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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.41.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
13.41.

      Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

      «Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma».

      Conseguentemente, all'articolo 24, comma 6, lettera a) sostituire le parole da «63 anni e sei mesi a decorrere» fino a «a decorrere dal 1o gennaio 2018» con le seguenti «62 armi e sei mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016, a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2018 e 66 anni a decorrere dal gennaio 2020».