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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.37.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
13.37.

      Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

      «19-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato, Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma».

      Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 14, aggiungere le parole «nei limiti del numero di 50,000 lavoratori beneficiari» con le seguente «ai seguenti soggetti», ed al comma 15 sopprimere le parole da «Qualora dal predetto monitoraggio risulti» fino a «afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze».