Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dall'imposta le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni;
abrogare i commi 5, 8 e la lettera d) del comma 14.
Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento».
2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.