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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.110.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
13.110.

      Sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, sostituire le parole: ivi compresa l'abitazione con le parole: ad esclusione dell'abitazione;

          b) sostituire il comma 4 con il seguente: L'imposta di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di conclusione di un censimento generale, da avviarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale al fine di verificare e aggiornare i valori catastali degli immobili stessi e tutti i relativi dati registrati presso il catasto.

      Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 3 per cento, conseguentemente all'articolo aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

          a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

          b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

          c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

          d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

          e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

          f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

          g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

          h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 curo lordi annui.

      31-ter. Gli organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per prevedere, nei propri ordinamenti, analogo contributo di solidarietà.
      31-quater. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 120.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 10 per cento. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.