stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
13.07.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Maggiori entrate derivanti dall'alienazione delle chiese e degli edifici di culto appartenenti al Fondo edifici di culto per la riduzione del debito pubblico).

      1. Sono abrogati gli articoli da 54 a 65 della Legge 20 maggio 1985, n. 222. Conseguentemente si dispone l'alienazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, delle chiese e degli edifici di culto appartenenti al patrimonio del Fondo edifici di culto FEC.
      2. La Santa Sede può avvalersi della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni immobili da alienarsi ai sensi del comma precedente. La Santa Sede comunica la sua intenzione di avvalersi di tale facoltà entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
      3. I proventi derivanti dall'alienazione dei patrimonio di cui al comma 1 sono destinati alla riduzione del debito pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.