Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di soggetti la cui natura non sia nemmeno parzialmente commerciale).
Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta.