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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.05.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
13.05.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

      1. A decorrere dal gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato, Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.
      2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

          a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

          b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

      3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
      4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

          1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

          2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

          3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

          4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

          5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

      6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
      7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.
      8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
      9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
      10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13.