Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
ART. 13-bis.
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni».
Conseguentemente:
all'articolo 19, comma 1, tabella «Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter» apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole 0,1 per cento annuo con le seguenti 0,2 per cento annuo;
2) sostituire le parole 0,15 per cento annuo con le seguenti 0,3 per cento annuo;
all'articolo 19, comma 2, lettera b), sopprimere le parole e nella misura massima di euro 1.200,00;
all'articolo 19, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sostituire le parole a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.