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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
13.02.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

      Art. 13-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). - 1. All'articolo 23 dei decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 dei 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».