Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di limitare l'uso del denaro contante, tutte le transazioni regolate con sistemi elettronici di pagamento, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente, sia per il venditore. Ai comma 2 dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono soppresse le parole: «quando la somma supera L. 150.000 per ogni esemplare».